La Commercialista
stampa

Bonus per la riqualificazione energetica

Uno sguardo su quelle che sono le agevolazioni di tipo fiscale relativamente alla riqualificazione energetica. Previsti alcuni bonus interessanti

Con la legge di bilancio 2018 n.205 del 27 dicembre 2017, è stata prorogato fino al 31 dicembre 2018 il bonus del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica.
L’agevolazione riguarda una detrazione dall’Irpef  e viene data quando vengono fatti interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Generalmente, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; per il miglioramento termico dell’edificio; per l’installazione di pannelli solari; per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti; impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
La detrazione è del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per: l’acquisto e posa in opera di finestre comprensie di infissi e di  schermature solari; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti  dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Per quanto riguarda gli interventi condominiali, la detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 la detrazione sale al 70% per gli interventi sull’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio ed è del 75% nel caso di miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva. L’importo complessivo della spesa non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione, invece,  viene confermata la detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute per I lavori di manuntenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e di risanamento conservativo su singole abitazioni e parti condominiali.
La detrazione si applica su un importo massimo di spesa pari a 96.000 euro.
Usufruiscono inoltre della detrazione anche I lavori sugli immobili danneggiati dalle calamità naturali, l’acquisto e la costruzione di box auto pertinenziali, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’adozione di misure antisismiche.
Ricordiamo anche che è stata introdotta una nuova agevolazione fiscale che prevede una detrazione del 36% sulle spese documentate e non superiori a 5000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, effettuate per la sistemazione e realizzazione di aree verdi, per l’installazione di impianti di irrigazione e la realizzazione di pozzi, sia privati che condominiali.
Vengono, infine, potenziati i controlli a campione, sia documentali che sul luogo dei lavori di chi beneficia delle agevolazioni, volti ad accertare il rispetto e la veridicità dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio fiscale.

Fonte: Redazione Online
Bonus per la riqualificazione energetica
  • Attualmente 0 su 5 Stelle.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Votazione: 0/5 (0 somma dei voti)

Grazie per il tuo voto!

Hai già votato per questa pagina, puoi votarla solo una volta!

Il tuo voto è cambiato, grazie mille!

Log in o crea un account per votare questa pagina.

Non sei abilitato all'invio del commento.

Effettua il Login per poter inviare un commento