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Viminale: le regole per chi vuole recarsi in chiesa

"l’accesso in chiesa, deve avvenire “solo in occasione di spostamenti determinati da comprovate esigenze lavorative, ovvero per situazione di necessità e che la chiesa sia situata lungo il percorso" questo in sostanza il senso del documento di sabato, 28 marzo, concordato tra governo e Cei

Parole chiave: Settimana santa (5), regole (2), Chiesa (55), Governo (22)
Viminale: le regole per chi vuole recarsi in chiesa

“Dare uniformità all’azione di quanti devono controllare gli spostamenti dei cittadini”, in questo periodo di restrizioni alla libertà di movimento per ragioni sanitarie. È l’obiettivo di una nota della Direzione centrale degli Affari dei Culti del Ministero dell’Interno, inviata alle Prefetture, frutto della interlocuzione tra la Segreteria generale della Cei, la Presidenza del Consiglio e lo stesso Ministero dell’Interno, al quale proprio la Segreteria Cei aveva a più riprese rappresentato la posizione della Chiesa e il disagio di molti fedeli, che si sono visti limitare la possibilità di recarsi a pregare in chiesa. Le misure disposte per il contenimento e la gestione della pandemia, si legge nella nota, “comportano la limitazione di diversi diritti costituzionali, primo fra tutti la libertà di movimento, e vanno a determinare importanti ricadute in una molteplicità di settori, dalla mobilità al lavoro, alle attività produttive, interessando anche l’esercizio delle attività di culto”. Per quanto riguarda l’accesso in chiesa, deve avvenire “solo in occasione di spostamenti determinati da comprovate esigenze lavorative, ovvero per situazione di necessità e che la chiesa sia situata lungo il percorso, di modo che, in caso di controllo da parte delle Forze di polizia, possa esibirsi la prescritta autocertificazione o rendere dichiarazione in ordine alla sussistenza di tali specifici motivi”. Per quanto riguarda i riti della Settimana Santa, il numero dei partecipanti sarà limitato ai “celebranti, al diacono, al lettore, all’organista, al cantore e agli operatori per la trasmissione”: tutti costoro “avranno un giustificato motivo per recarsi dalla propria abitazione alla sede ove si svolge la celebrazione e, ove coinvolti in controlli o verifiche da parte delle Forze di polizia, attraverso l’esibizione dell’autocertificazione o con dichiarazione rilasciata in questo senso dagli organi accertatori, non incorreranno nella contestazione e nelle relative sanzioni correlate al mancato rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-19”. Il servizio liturgico, precisa infatti il Ministero dell’Interno, pur non essendo un lavoro, è assimilabile alle “comprovate esigenze lavorative”: perciò “l’autocertificazione dovrà contenere il giorno e l’ora della celebrazione, oltre che l’indirizzo della chiesa ove la celebrazione si svolge”. Quanto ai matrimoni in chiesa, “non sono vietati in sé”, si spiega nella nota: “Ove il rito si svolga alla sola presenza del celebrante, dei nubendi e dei testimoni – e siano rispettate le prescrizioni sulle distanze tra i partecipanti – esso non è da ritenersi tra le fattispecie inibite dall’emanazione delle norme in materia di contenimento dell’attuale diffusione epidemica di Covid-19”.

(M.N.)

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